Ordinanza Sindacale N. 23 del 31/12/2024
IL SINDACO
CONSIDERATO:
- che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività dell’ultimo giorno dell’anno e l’arrivo del nuovo anno con il lancio di petardi e botti di vario genere;
- che l’utilizzo di petardi e botti, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, a chi li maneggia e a chi ne venga fortuitamente colpito;
- che lo scoppio di petardi e altri tipi di botti possono determinare conseguente negative anche a carico degli animali domestici, in quanto, oltre che ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta, frequentemente, a perdere l’orientamento, esponendoli anche a rischi di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli circolanti sulla strada;
- che a causa dello scoppio di petardi e di altri tipi di botti potrebbero generarsi anche danni economici alle cose, per rischio di incendio connesso a contatto con il materiale esplosivo, oltre ad eventuale deturpamento del suolo pubblico con possibili danni al patrimonio comunale;
RILEVATO
- che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare la vendita, nel proprio territorio, di artifici pirotecnici nelle attività commerciali a ciò abilitate, quando si tratta di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico;
RITENUTO
necessario salvaguardare l’integrità fisica della popolazione, la sicurezza pubblica, la convivenza civile e la coesione sociale, facendo limitare il più possibile l’uso incontrollato di petardi, botti e simili, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale;
VISTO che l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati, il divieto su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, l’accensione, il lancio e l sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi e oggetti similari, dalle ore 19:00 del 31 dicembre fino a tutto il 6 gennaio 2025.
DISPONE
- che la violazione alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta Legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/81;
- che il presente provvedimento:
- è esecutivo dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio on line;
- venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Poggiardo;
- venga portato a conoscenza della popolazione utilizzando i canali di informazione di questo Ente;
- venga conservato nel Registro delle Ordinanze del Comune di Poggiardo;
- venga trasmesso a:
- Prefettura di Lecce;
- Comando Carabinieri di Poggiardo;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Poggiardo.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio.
DEMANDA
al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia di vigilare sull’applicazione della presente Ordinanza.