Ordinanza n. 16
OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
IL SINDACO
PREMESSO che:
– il Ministero dell’Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
– nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
CONSIDERATO:
– che l’attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d’esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materie analoghe a quelle dei pubblici esercizi;
RILEVATO:
– che le attività commerciali del settore alimentare e misto, gli esercizi pubblici e gli ambulanti effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
– che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell’abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;
– che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;
RILEVATO altresì che, nelle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata sottolineata l’esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:
– a limitare in determinati orari e in specifiche zone dei centri abitati interessati da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la vendita, anche per asporto, di alcolici in contenitori di vetro e latta;
– a limitare in determinati orari e in specifiche zone dei centri abitati interessati da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali dell’esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;
– di prevenire e contrastare i rischi per l’incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici privati connessi all’abuso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;
VISTI
– l’art. 54 della legge n. 120 del 29/07/2010 che stabilisce: “I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.”;
– l’art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (…) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;
– l’art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale “Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;
– la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, durante le manifestazioni programmate per i giorni 19, 21, 22, 23, 24 e 25 agosto 2017 :
1. il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande dalle ore in 18:00 fino alle 7:00;
2. la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.
L’inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.
E’ fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l’informativa del divieto di cui trattasi per l’utenza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Poggiardo e alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate per la esecuzione del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Poggiardo, 17 Agosto 2017
Il Sindaco, Giuseppe Colafati